Norme canna fumaria

Norme canna fumaria

Prodotti approvati

Inox doppio pareteInox mono parete

Quando è possibile installare una canna fumaria? Quali sono le regole e le distanze da rispettare? Quali autorizzazioni sono necessarie? A chiarire tutti questi aspetti ci hanno pensato due sentenze della Cassazione, l’ultima delle quali pubblicata pochi giorni fa [1].

Per installare una canna fumaria in condominio (il caso classico è quello di una pizzeria o un esercizio commerciale, collocato al piano terreno di un fabbricato e che ha necessità di un sistema per l’evacuazione dei fumi) bisogna innanzitutto andare a leggere il regolamento condominiale e verificare che esso non lo vieti espressamente.

Se il regolamento non pone ostacoli, è possibile procedere all’installazione, anche qualora vi sia l’opposizione di alcuni condomini che temono un danno sulle vedute e invocano le norme sulle distanze fra proprietà. Infatti le norme sulle distanze previste dal codice civile [2] non possono essere invocate per impedire l’installazione di una canna fumaria in condominio. Anche se la canna altera la veduta che si può godere da un alloggio o un terrazzo, è diritto del proprietario dell’immobile costruirla.

 

La canna fumaria non deve essere ritenuta come una “costruzione” vera e propria, ma un semplice accessorio di un impianto. Per tale ragione, questo tipo di manufatto non è soggetto alla regola che fissa a 3 metri la distanza minima dal fondo del vicino. In altre parole, si può costruire la canna fumaria anche a una distanza ravvicinata rispetto agli stabili nelle vicinanze.

Ovviamente la canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della facciata e del diritto di tutti i condomini di fruire del muro del fabbricato. In altre parole, essa non può impedire che anche altri condomini ne costruiscano una e non può alterare la destinazione della facciata.

Inoltre è sempre possibile, per qualunque condomino ne abbia necessità, installare una canna fumaria in aderenza al muro condominiale o a ridosso del lastrico. L’importante è non alterare la destinazione d’uso dello spazio comune, non impedire l’utilizzo (nel caso specifico del lastrico o della parete condominiale) ad altri condomini, non pregiudicare il decoro architettonico dell’immobile.

Infine, è bene sempre tenere presente che è necessario anche rispettare le norme del codice civile in materia di immissioni intollerabili [3]: i fumi emessi non devono infatti risultare nocivi alla salute e pregiudicare i diritti di proprietari e inquilini del palazzo. Se così fosse, il condomino potrebbe ottenerne l’abbattimento, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.

In pratica

Se non vietata dal regolamento di condominio, la canna fumaria può essere costruita in ogni condomino, anche a meno di tre metri dalle costruzioni vicine e sempre che non pregiudichi il decoro architettonico della facciata e non crei delle immissioni intollerabili di fumo e di calore.

Vedi: Canna fumaria in condominio

 

Altezza della canna fumaria

La prima questione riguarda l'altezza alla quale dev'essere portata la canna fumaria.

Ce lo dice il d.p.r. n. 412/1993 e più nello specifico il comma 9 dell'art. 5, che recita:

Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente.
Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni
.

Quindi la prima indicazione di massima ritraibile dalla norma è che la canna fumaria debba sempre essere portata sopra il tetto.

Rispetto alla formulazione originaria della norma, infatti, è sparito il riferimento alla deroga per gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. e quindi per gli interventi di mera sostituzione.

Resta la possibilità di scarico a parete (questo dice l'ultimo periodo della norma citata con riferimento alla normativa UNI 7129) per le caldaie a condensazione.

Canne fumarie
In questo contesto bisogna distinguere le canne fumarie, di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido,  da quelle di impianti termici alimentati a combustibile gassoso.

Le prime devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni contenute nella legge n. 615 del 1966 oltre che delle norme UNI-CIG 7129.

Le canne fumarie di impianti a gas devono essere realizzate in conformità alle norme UNI-CIG 7129; nello specifico per ciò che concerne l'altezza della canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura, si applicano le disposizioni citate nelle norme UNI-CIG 7129 al punto 4.3.3.

In relazione all'altezza, inoltre, è sempre bene consultare che cosa è stabilito dal regolamento edilizio locale del Comune nel quale l'immobile è ubicato.


Canne fumarie e distanze in condominio


Innanzitutto bisogna specificare che la canna fumaria non dev'essere considerata una costruzione.

Ciò, almeno, secondo la Cassazione, la quale ha affermato che vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell'art. 907 cc, trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale.

Sembra più corretto valutare la legittimità dell'opera in funzione non dell'art. 907 c.c. ma del principio desumibile dall'art 1102 c.c., secondo cui, come dedotto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso (Cass. 23 febbraio 2012 n. 2741).

In questo contesto, è sempre la giurisprudenza a parlare, l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa che ciascun condomino può apportare a sua cura e spese, ma a condizione che, tra l'altro, non alteri il decoro architettonico, fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originarie linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile (Trib. Busto Arsizio 8 aprile 2011).

E' evidente che siccome la canna fumaria dev'essere portata sopra il tetto, la distanza dalle abitazioni dei vicini ha valore solamente in relazione all'uso delle cose comuni e non per ciò che concerne gli scarichi dei fumi.

E per quelle fattispecie in cui non v'era l'obbligo?

Ad avviso di chi scrive siccome la normativa è cambiata, ad oggi è possibile pretendere che la canna fumaria sia portata fin sopra il tetto.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto di agire se si ritiene che dalla canna fumaria provengano immissioni intollerabili.


Distanze delle canne fumarie dalle costruzioni vicine


Nel caso di abitazioni non in condominio (abbiamo visto perché la canna fumaria non può essere considerata costruzione) la norma di riferimento è l'art. 890 c.c., rubricato Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, che recita:

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.


Comignoli

regolamenti locali, dunque, assumono fondamentale importanza.

Quanto alle canne fumarie per gli scarichi delle cucine, infine, le norme di riferimento solo quelle contenute nei regolamenti edilizi locali; solitamente tali regolamenti impongono anche per queste strutture l'obbligo di posizionamento al di sopra delle coperture degli edifici.

La manutenzione e la pulizia della canna fumaria di stufe e camini sono disciplinate dalla normativa UNI 10683.

La normativa sulla manutenzione e la pulizia della canna fumaria specifica che i sistemi di riscaldamento, siano essi stufe o camini, devono essere puliti una volta l'anno da personale qualificato.

L'operazione di manutenzione e pulizia della canna fumaria deve essere fatta:

- per i camini ogni 40 quintali di legna bruciata

- per le stufe a pellet ogni 20 quintali di materiale arso.

Dovete far eseguire la manutenzione e la pulizia della canna fumaria di stufe e camini da uno spazzacamino con una licenza regolare che vi rilascerà un certificato di conformità.

Ciò vi permette di essere tutelati nel caso di un incendio della canna fumaria.

La manutenzione e la pulizia della canna fumaria di stufe e camini vi permettono inoltre di ottenere il massimo dal vostro sistema di riscaldamento, limitando di gran lunga i consumi.

L’intervento del tecnico spazzacamino assicura il corretto funzionamento del vostro impianto e vi permettte di intervenire qualora si presenti un problema.